Il termine D.U.V.R.I. è l’acronimo di “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza”, che il Datore di lavoro committente di un’azienda ha l’obbligo di redigere qualora affidi ad un’impresa appaltatrice esterna (o lavoratori autonomi) lavori/servizi da svolgere all’interno dell’azienda. L’obbligo di redazione del DUVRI è stato introdotto dalla normativa per la sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/08 art .26 comma 3, integrato dal D. Lgs 3 Agosto 2009 n 106.
A cosa serve il DUVRI?
La funzione del DUVRI è di rendere noti all’impresa appaltatrice, incaricata di svolgere dei lavori all’interno di una azienda, quali sono i rischi per i lavoratori presenti e quali sono le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori da adottare per ridurli.
Quando il DUVRI non è obbligatorio?
Il D.Lgs 81/08 e la “Legge del fare” n. 99/2013, individuano i seguenti casi, in cui il DUVRI può non essere redatto:
- appalti di servizi di natura intellettuale;
- mere forniture di materiali o attrezzature;
- lavori o servizi la cui durata non sia superiore a 5 uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti da rischio incendio elevato, o dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all’allegato XI del Testo Unico;
- attività che presentano un basso rischio d’infortunio sia per il committente che per l’impresa affidataria, se affidano l’incarico di sorveglianza, coordinamento lavori ad un individuo (preposto) in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali adeguate e specifiche in relazione all’incarico
conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro (tale incarico va specificato nel contratto d’appalto).
Per quanto riguarda i lavori in cantiere, se c’è il Piano di Sicurezza in fase di Coordinamento (titolo IV del D. Lgs. 81/08) non è necessaria l’elaborazione del DUVRI da parte del datore di lavoro committente.
- Nel caso in cui i lavori vengano svolti in un cantiere edile con la presenza di più imprese è possibile che non sia obbligatorio redigere il DUVRI. Questa casistica è stata oggetto di diverse discussioni, ma le linee guida INAIL offrono un chiarimento. Facendo riferimento alle deroghe del comma 2 art. 96 DLgs 81/08 per la redazione del DUVRI(L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all’articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all’articolo 29, comma 3) sono valide solo se le Imprese interessate svolgano lavori edili per i quali deve essere accettato il PSC e redatto il POS. Quando i rischi di interferenza riguardano anche altre imprese e lavoratori, che non possono accettare il PSC e redigere il POS perché, ad esempio, non svolgono lavori edili, l’obbligo di redazione del DUVRI permane, poiché gli obblighi dell’art. 26 non risultano adempiuti.
Come si redige il DUVRI?
La redazione del DUVRI è il risultato della cooperazione tra il datore di lavoro dell’impresa committente e quella affidataria, predisposto per ridurre al minimo
i rischi da interferenze. Il DUVRI viene allegato al contratto d’appalto e adeguato in funzione dell’avanzamento dei lavori/servizi svolti dall’impresa appaltatrice. La mancanza del DUVRI rende nullo il contratto d’appalto.
L’Inail ha emanato delle Linee Guida con un modello di riferimento suddiviso in parti.
- Parte 1 – Azienda Committente
- Parte 2 – Aree di lavoro, fasi di lavoro, rischi specifici e coordinamento
- Parte 3 – Norme di prevenzione e di emergenza adottate presso l’azienda
- Parte 4 – Valutazione dei rischi da attività interferenziali
- Parte 5 – Attività svolta dall’operatore economico Le linee guida sono scaricabili all’indirizzo:
http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm