LEGGE N. 215/2021 DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 146/2021 AL D.LGS 81/2008 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: quali sono le conseguenze delle modifiche sul ruolo del preposto?
Partiamo col dire che il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 2 del D.Lgs. 81/2008).
Quali sono le conseguenze delle modifiche sul ruolo del preposto?
- Ha introdotto il seguente obbligo : nell’art.18 c.1 (obblighi del datore di lavoro e dirigente):
«Individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività ». - Ha sostituito la lettera a) dell’art.19 c.1 (obblighi del preposto) con la seguente:
«a) Sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti». Inoltre ha introdotto nell’art.19 c.1 il seguente obbligo: «In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate». - Ha introdotto nell’art.26 il seguente comma 8-bis:
«Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto».
Novità in materia di formazione e aggiornamento:
- Ha sostituito il comma 7 dell’art.37 con il seguente:
«Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo». - Ha introdotto nell’art.37 il comma 7-ter:
«Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi al fine di assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti. ».
Novità anche in materia di addestramento
L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.
Sono previste inoltre nuove sanzioni per il Datore di lavoro e il Dirigente: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro in caso di omessa individuazione del preposto o dei preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19 del D.lgs. 81/2008.
Nuove sanzioni per il preposto: l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 446,72 a 1.340,18 euro per la violazione da parte del preposto dei nuovi obblighi di vigilanza e di intervento sopra descritti.