FORMAZIONE SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

CORI DI FORMAZIONE SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO                                                      

Gli artt. 18 comma 1 lett. l) e l’art. 37 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.,  obbligano il datore di lavoro e il dirigente a far sì che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori a domicilio, riceva una formazione sufficiente tramite corsi di formazione ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.

Ai sensi del comma 4 dell’art. 37 citato la formazione e, ove previsto (dalla legge o dal documento di valutazione dei rischi), l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:

  • della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
  • del trasferimento o cambiamento di mansioni;
  • della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti “deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi” (art. 27 c. 6 D.Lgs 81/2008 e s.m.i,), quali ad esempio, quelli risultanti dall’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, delle procedure e istruzioni operative.

La legge prevenzionistica fa proprio il concetto di formazione periodicamente ripetuta, quale obbligo supplementare strettamente connesso alla misura generale di tutela rappresentata dalla “la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro” [art. 15 comma 1 lett. b) D.Lgs 81/2008 e s.m.i.,].

CORSI OBBLIGATORI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

La formazione obbligatoria dei lavoratori in tema di salute e sicurezza sul lavoro è un obbligo in capo al Datore di Lavoro o suo delegato, previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) e definito dagli A

Chi sono i destinatari della formazione?

Tutti i lavoratori di qualsiasi settore aziendale, così come definito dall’art. 2 del D.Lgs. 81/2008.

Nello specifico, il testo unico sulla sicurezza prevedere le seguenti figure della sicurezza:

  • Lavoratore: “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.”
  • Preposto: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.”
  • Dirigente: “persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.”
  • Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.

Quando va effettuata il corso sulla formazione salute e sicurezza ?

La formazione va effettuata alla costituzione di nuovo rapporto di lavoro o inizio di utilizzazione in caso di somministrazione di lavoro, anteriormente o contestualmente all’assunzione e comunque non oltre 60 giorni dall’assunzione, dimostrando di avere già avviato il percorso formativo. La formazione deve essere inoltre prevista nel caso di cambio mansione, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o preparati pericolosi.

Dove può essere svolta?

La formazione può avvenire:

  • presso l’azienda;
  • presso la sede del soggetto formatore;
  • presso il domicilio del lavoratore nel caso di formazione in modalità e-learning.

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