FONTE DELL’ARTICOLO: vegaengineering.com
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5/10/21 il D.M. 2/9/21 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Il D.M. 2/9/21 rinnova lo storico D.M. 10/3/98, ossia il riferimento legislativo che da più di vent’anni viene utilizzato per l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione antincendio e gestione dell’emergenza nelle aziende.
Per i seguenti approfondimenti recarsi su vegaengineering.com
- COSA CAMBIA CON IL NUOVO D.M. 2/9/21 NELLA PREVENZIONE INCENDI NELLE AZIENDE?
- LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDI: TUTTE LE NOVITÀ DEL NUOVO DECRETO
- E PER I CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO GIA’ SVOLTI AI SENSI DEL D.M. 10/3/98?
- I REQUISITI DEI DOCENTI DEI CORSI ANTINCENDIO: COSA CAMBIA?
- LA NOVITA’: I CORSI DI FORMAZIONE PER “DOCENTE ANTINCENDIO”
Più nel dettaglio, i corsi di formazione per docenti antincendio sono così suddivisi:
- Corso di tipo A, della durata minima di 60 ore, di cui 16 ore per la formazione della parte pratica, articolato in 10 moduli, non modificabili per numero ed argomenti a seguito del quale sarà necessario svolgere l’esame finale, in cui superamento abilità allo svolgimento dei moduli teorico-pratici previsti per la formazione e l’aggiornamento degli addetti antincendio di livello 1, 2 e 3.
- Corsi di tipo B, della durata di 48 ore, che consente di abilitare il docente allo svolgimento di formazione per la sola parte teorica dei corsi per addetti antincendio.
- Corsi di tipo C, della durata di 28 ore, che consente di abilitare il docente allo svolgimento di formazione per la sola parte pratica dei corsi per addetti antincendio.
COME AGGIORNARE LA FORMAZIONE DEL FORMATORE PER GLI ADDETTI ANTINCENDIO?
Per il mantenimento della qualifica del formatore antincendio è necessario aggiornarsi ogni quinquennio frequentando:
- Formatori parte Teorico-Pratica: l’
aggiornamento quinquennale dei docenti abilitati all’erogazione dei moduli teorici e dei moduli pratici ha durata di almeno 16 ore, di cui 4 ore riservate alla parte pratica. - Formatori solo parte Teorica: l’aggiornamento quinquennale dei docenti abilitati all’erogazione dei soli moduli teorici ha durata di almeno 12 ore.
- Formatori solo parte Pratica: l’aggiornamento quinquennale dei docenti abilitati all’erogazione dei soli moduli pratici ha durata di almeno 8 ore, di cui 4 ore della parte pratica.
Per l’aggiornamento del docente dei corsi di formazione antincendio è consentita la partecipazione a corsi e seminari di aggiornamento previsti dal D.M. 5/8/2011 esclusivamente per la parte teorica. È possibile svolgere le attività di aggiornamento in modalità FAD (formazione a distanza) esclusivamente per i contenuti di carattere teorico.
QUANDO ENTRA IN VIGORE IL NUOVO DECRETO?
Il D.M. 2 settembre 2021 entrerà in vigore il 4/10/2022.
SCARICA IL Decreto 2 settembre 2021, CLICCANDO QUI