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Il ruolo dell’INAIL nella tutela assicurativa dei lavoratori italiani

L’INAIL, Istituto Nazionale per  L’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, rappresenta un pilastro fondamentale nel sistema di protezione sociale italiano. Fondata nel 1898, l’INAIL ha l’obiettivo di garantire la sicurezza e la tutela dei lavoratori italiani attraverso la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Storia e missione dell’INAIL

L’INAIL ha una lunga storia di impegno nella protezione dei lavoratori. Fondata come ente previdenziale nel contesto delle prime leggi sociali italiane, l’INAIL ha subito diverse trasformazioni nel corso degli anni, ampliando la propria missione per rispondere alle esigenze emergenti del mondo del lavoro. La sua missione principale è quella di promuovere la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, garantire la copertura assicurativa per i lavoratori e fornire supporto e assistenza in caso di incidenti sul lavoro.

Indennizzi per infortuni sul lavoro e malattie professionali

L’INAIL copre una vasta gamma di categorie lavorative, compresi dipendenti pubblici e privati, lavoratori autonomi, apprendisti e stagisti. La copertura assicurativa si estende a tutti coloro che svolgono un’attività lavorativa, indipendentemente dal settore o dalla dimensione dell’azienda.

In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, i lavoratori assicurati dall’INAIL hanno diritto a diversi tipi di indennizzi. Questi includono il rimborso delle spese mediche, l’indennizzo per l’invalidità temporanea o permanente, il sostegno economico per il coniuge e i figli in caso di decesso del lavoratore e il reintegro nel mondo del lavoro attraverso programmi di riqualificazione professionale.

Diritti dei lavoratori e procedure per richiedere un indennizzo

I lavoratori assicurati dall’INAIL hanno diritto a ricevere un’adeguata assistenza e protezione in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale. È importante che i lavoratori siano consapevoli dei loro diritti e delle procedure per richiedere un indennizzo. Questo include la tempestiva segnalazione dell’incidente all’azienda e all’INAIL, la compilazione corretta della documentazione necessaria e il rispetto dei tempi previsti per la presentazione della domanda di indennizzo.

“Procedura di Indennizzo dell’INAIL in Caso di Infortunio sul Lavoro: Un Esempio Concreto”

Supponiamo che Mario, un operaio edile, durante una giornata di lavoro sul cantiere, cada da un’impalcatura riportando una frattura alla gamba. Una volta trasportato in ospedale e stabilizzato, Mario deve affrontare il percorso di richiesta di indennizzo all’INAIL.

Diritti del Lavoratore:

  1. Assistenza Medica: Mario ha il diritto di ricevere assistenza medica immediata per curare la sua frattura, comprese le cure ospedaliere, le visite mediche, le terapie fisiche e qualsiasi altro trattamento necessario per il suo recupero.
  2. Indennizzo per l’Invalidità Temporanea: Durante il periodo di guarigione, Mario ha diritto a un’indennità giornaliera per l’invalidità temporanea, che rappresenta una parte del suo stipendio perso a causa dell’inabilità a lavorare.
  3. Riabilitazione Professionale: Se la frattura alla gamba di Mario dovesse compromettere la sua capacità di tornare al lavoro come operaio edile, avrebbe diritto a un programma di riabilitazione professionale per aiutarlo a reintegrarsi nel mondo del lavoro con una nuova professione o con adattamenti specifici.

Procedura di Indennizzo:

  1. Segnalazione dell’Infortunio: Mario, non appena possibile, o un suo familiare o collega, deve segnalare l’infortunio all’azienda presso cui lavora e all’INAIL. Questo può essere fatto tramite modulo online sul sito web dell’INAIL o recandosi personalmente presso un ufficio INAIL.
  2. Compilazione della Documentazione: Mario deve compilare correttamente tutti i moduli e la documentazione richiesta dall’INAIL, inclusa la descrizione dettagliata dell’infortunio e la documentazione medica relativa alla sua frattura.
  3. Valutazione dell’INAIL: Una volta ricevuta la richiesta di indennizzo, l’INAIL esaminerà il caso di Mario per determinare l’ammissibilità e il grado di invalidità. Potrebbe essere necessario sottoporsi a una visita medica di valutazione dell’INAIL per confermare la natura e l’estensione dell’infortunio.
  4. Assegnazione dell’Indennizzo: Una volta completata l’analisi, l’INAIL assegnerà a Mario l’indennizzo appropriato in base alla legge vigente e alle disposizioni assicurative. Ciò potrebbe includere l’indennità giornaliera per l’invalidità temporanea, il rimborso delle spese mediche sostenute e, se applicabile, l’indennizzo per l’invalidità permanente.

Quindi, attraverso questa procedura, Mario avrà accesso ai suoi diritti come lavoratore assicurato dall’INAIL e riceverà il supporto necessario per recuperarsi dall’infortunio e per tornare in salute e al lavoro. La consapevolezza di questi diritti e delle procedure di indennizzo fornite dall’INAIL è fondamentale per garantire un adeguato sostegno ai lavoratori colpiti da infortuni sul lavoro.

Prevenzione degli infortuni sul lavoro

Oltre alla gestione degli indennizzi, l’INAIL svolge un ruolo chiave nella promozione della prevenzione degli infortuni sul lavoro. Attraverso campagne informative, corsi di formazione e sostegno tecnico alle aziende, l’INAIL mira a ridurre il numero di incidenti sul lavoro e a migliorare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. La consapevolezza dei diritti e delle procedure fornite dall’INAIL è essenziale per promuovere una cultura della sicurezza sul lavoro e prevenire incidenti e lesioni.

Cosa fare in caso di infortunio sul lavoro

In caso di infortunio sul lavoro, anche in itinere ed a prescindere dalla prognosi, il lavoratore deve avvertire o far avvertire in modo immediato, nel caso sia impossibilitato, il proprio datore di lavoro.

Il lavoratore deve poi obbligatoriamente rivolgersi ad un medico e descrivere circostanze e luogo dell’infortunio.

in base alla gravità ed alle circostanze dell’infortunio, può:

Il medico che presta la prima assistenza al lavoratore infortunato sul lavoro è obbligato a rilasciare un certificato medico nel quale deve indicare la diagnosi ed il numero dei giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro; il medico è altresì tenuto a trasmettere tale certificato in via telematica all’Istituto assicuratore.

Il lavoratore deve comunque fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio ed i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso, anche se l’infortunio è di lieve entità.

Obblighi a carico del datore di lavoro

Il datore di lavoro, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità, è gravato dall’obbligo:

  • di inoltrare denuncia/comunicazione di infortunio all’Inail entro 2 giornidalla ricezione dei riferimenti del certificato medico già trasmesso per via telematica all’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, in relazione a tutti gli eventi infortunistici che siano stati prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento;
  • di segnalare l’evento entro 24 ore, e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l’invio, in caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, fermo restando comunque l’obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge
  • di inoltrare denuncia/comunicazione di infortunio all’Inail entro 2 giorni dalla ricezione del nuovo certificato medico quando un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto;
  • di inoltrare, a fini statistici e informativi, la “Comunicazione di infortunio” per gli infortuni che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento.

In caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa

La valutazione delle conseguenze dell’infortunio

Le conseguenze dell’infortunio (quantificazione economica dell’infortunio o della malattia, esistenza e percentuale di invalidità permanente, periodo di inabilità temporanea, ecc.) sono accertate e valutate dall’Inail.

La valutazione dell’eventuale danno biologico permanente è operato avendo quale riferimento i parametri medico legali predefiniti con apposite tabelle (c.d. Tabelle delle menomazioni INAIL), ove per ciascuna tipologia di menomazione viene indicata il range di incidenza o l’incidenza massima sulla validità psicofisica del soggetto danneggiato.

Il lavoratore che non ritenga corrette le valutazioni dell’Istituto può presentare opposizione contro il provvedimento contestato, entro il termine di prescrizionale triennale. L’istanza di opposizione amministrativa, disciplinata dall’art. 104 del Testo Unico, deve essere presentata presso la sede Inail competente (con consegna a mano, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata), in base al domicilio del lavoratore.
In ogni caso, il procedimento in opposizione si considera concluso nel termine di 150 giorni (o di 210 per le revisioni), anche in caso di mancato riscontro da parte dell’INAIL.

Nel caso in cui l’esito dell’istanza non sia soddisfacente, il lavoratore può presentare, con l’assistenza legale di un avvocato, ricorso giudiziale presso il Tribunale del lavoro. Il termine di prescrizione per il ricorso giudiziale è di tre anni e 150 giorni (210 per le revisioni) e decorre dal giorno dell’infortunio.

Le prestazioni economiche erogate dall’INAIL in caso di infortunio sul lavoro

In caso di infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, l’INAIL provvede ad erogare erogare al lavoratore le prestazioni assistenziali stabilite dalla legge. Le prestazioni economiche erogate dall’Inail si differenziano in base alla/e conseguenza/e dell’infortunio: inabilità temporanea, inabilità/danno biologico permanente, morte.

Prestazioni in caso di inabilità temporanea

  1. A)In caso di inabilità temporanea assoluta al lavoroconseguente ad infortunio sul lavoro, l’Inail eroga una indennità sostitutiva della retribuzione a decorrere dal quarto giorno successivo alla data di infortunio, compresi i giorni festivi, fino alla guarigione clinica. I primi tre giorni di infortunio non sono indennizzati dall’Inail (c.d. periodo di carenza).

L’Inail eroga l’indennità giornaliera nella misura del:

  • 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno;
  • 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione clinica.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di pagare al lavoratore infortunato l’intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l’infortunio e il 60% della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste da contratti collettivi o individuali di lavoro, per i successivi 3 giorni. La quasi totalità dei contratti collettivi prevede a carico del datore di lavoro un’integrazione dell’indennità INAIL, tale da garantire al dipendente una retribuzione pari o quantomeno prossima a quella che avrebbe percepito se avesse lavorato.

Prestazioni in caso di danno biologico permanente

  1. B)Qualora dall’infortunio sul lavorosia derivato un danno biologico permanente compreso tra il 6% ed il 15% della validità psicofisica, l’Inail eroga un indennizzo in capitale per la menomazione psicofisica subita dal lavoratore. La prestazione è erogata, secondo la “Tabella indennizzo danno biologico in capitale”9, in una unica soluzione e in funzione dell’età e del grado di menomazione accertato sulla base della “Tabella delle menomazioni”.

Qualora dall’infortunio sia conseguito un danno biologico permanente inferiore al 6%, non è riconosciuto indennizzo da parte dell’Inail (c.d. franchigia).

  1. C)Qualora sia accertato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 16% ed il 100%, l’Inail eroga al lavoratore un indennizzo in rendita con decorrenza dal giorno successivo alla guarigione clinica. L’importo della rendita viene calcolato sulla base di:
  • una quota che indennizza il danno biologico secondo la “Tabella indennizzo danno biologico in rendita0
  • una quota per le conseguenze della menomazione sulla capacità dell’infortunato di produrre reddito con il lavoro calcolata sulla base di un apposito coefficiente indicato nel d.m. di cui sopra.

 

Prestazioni in caso di morte del lavoratore

  1. D) In caso di morte del lavoratorea seguito di infortunio sul lavorol’Inail eroga una rendita ai superstiti(coniuge/unito civilmente e figli, ed in mancanza di questi, genitori, fratelli e sorelle). A decorrere dal 1° gennaio 2014 la rendita è calcolata sulla base della retribuzione massima convenzionale del settore industria nella misura del:
  • 50% al coniuge/unito civilmente,
  • 20% a ciascun figlio,
  • 40% a ciascun figlio orfano di entrambi i genitori, figlio naturale riconosciuto o riconoscibile, figlio di genitore divorziato,
  • 20% a ciascun genitore naturale o adottivo e a ciascuno fratelli e delle sorelle (in mancanza di coniuge e figli superstiti).

La somma totale delle quote di rendita che spettano ai superstiti non può comunque superare il 100% della retribuzione presa a base per il calcolo della rendita stessa. In caso contrario le quote di rendita vengono proporzionalmente adeguate.

Per gli infortuni mortali verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007, l’Inail eroga ai superstiti del lavoratore deceduto, oltre al beneficio una tantum previsto dal Fondo vittime gravi infortuni, su istanza degli aventi diritto, un’anticipazione della rendita pari a 3 mensilità della rendita annua calcolata sul minimale retributivo di legge.

L’inail eroga altresì un assegno funerario per contribuire alle spese sostenute in occasione della morte conseguente ad infortunio sul lavoro; dal 1° gennaio 2019 l’importo è 10.000,00 euro e non è soggetto a tassazione Irpef.

 

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