Il 2 settembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO 2 settembre 2021, entrato in vigore il 4/10/2022.
Questo decreto illustra i Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che sostituisce il precedente decreto ministeriale del 10 marzo 1998 sulla gestione e formazione antincendio sui luoghi di lavoro.
Quali sono le novità più importanti del DECRETO 2 settembre 2021?
Le novità più importanti contenute nel suddetto decreto riguardano la suddivisione dei percorsi formativi sempre in 3 gruppi, in base al livello di rischio, con la modifica delle denominazioni dei corsi:
- da “attività ad alto rischio” a CORSO DI TIPO 1-FOR: CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 1 (DURATA 4 ORE, compresa verifica di apprendimento).
- da “attività a medio rischio” ad CORSO DI TIPO 2-FOR: CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 2 (DURATA 8 ORE, compresa verifica di apprendimento).
- da “attività a basso rischio” ad “CORSO DI TIPO 3-FOR: CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 3 (DURATA 16 ORE, compresa verifica di apprendimento).
Corsi di aggiornamento del DECRETO 2 settembre 2021
- CORSO DI TIPO 1-AGG: CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ’ DI LIVELLO 1 (DURATA 2 ORE); aggiornamento che può essere costituito da sole esercitazioni pratiche)
- CORSO DI TIPO 2-AGG: CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 2 (DURATA 5 ORE, compresa verifica di apprendimento); aggiornamento costituito da una parte teorica (in aula) e da esercitazioni pratiche.)
- CORSO DI TIPO 3-AGG: CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ’ DI LIVELLO 3 (DURATA 8 ORE, compresa verifica di apprendimento); aggiornamento costituito da una parte teorica (in aula) e da esercitazioni pratiche
DURATA DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO decreto del 2 settembre 2021
L’articolo 5 del nuovo decreto del 2 settembre 2021 stabilisce che la frequenza dei corsi di aggiornamento ha cadenza almeno quinquennale e non più triennale come considerata finora.
QUANDO ENTRA IN VIGORE IL NUOVO DECRETO?
Il D.M. 2 settembre 2021 entrerà in vigore il 4/10/2022.
Inoltre se al momento dell’entrata in vigore del decreto sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso, ovvero entro il 04/10/2023.
Eventuali corsi già programmati ai sensi del D.M. 10 marzo 1998 entro il 04/10/2022 potranno essere completati entro sei mesi (aprile 2023).