La valutazione e misurazione dei rischi di esposizione dei lavoratori ad agenti fisici costituisce parte integrante del documento di valutazione dei rischi come indicato dal D.Lgs. 81/08, nell’ambito della valutazione, il datore di lavoro ha valutato tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi.
L’analisi dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia.
La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione.
La valutazione è un processo tecnico di conoscenza finalizzato alla riduzione e al controllo dei rischi attraverso l’adozione di misure tecniche, organizzative e procedurali, l’effettuazione di controlli sanitari preventivi e periodici, nonché la costante e adeguata informazione e formazione degli addetti.
Misurazione del rumore: cosa deve fare il datore di lavoro?
Sulla base della presente relazione il Datore di Lavoro dell’azienda dovrà informare i lavoratori eventualmente esposti a rumore con livelli superiori ai valori limite di esposizione, come richiesto sia dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, questa valutazione è da considerare come parte integrante del documento di valutazione dei rischi.
Valutazione del rischio rumore
La valutazione del rischio rumore viene redatta seguendo i principi dettati dalla normativa cogente e alle norme di buona prassi a cui tale normativa fa riferimento
- Lgs. n.81/08: Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- UNI 9432:2011: Acustica: Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell’ambiente di lavoro
- UNI EN ISO 9612:2011: Acustica: Determinazione dell’esposizione al rumore negli ambienti di lavoro. Metodo tecnico progettuale
- UNI EN 458:2005: Protettori dell’udito: raccomandazioni per la selezione, l’uso, la cura e la manutenzione
Per la valutazione del rischio legato al rumore, inoltre, si può tenere conto delle Indicazioni operative fornite dal Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome (CTIPLL), in collaborazione con l’INAIL (ex ISPESL).
Negli ambienti di lavoro i criteri di valutazione del rumore sono differenziati in relazione alle specifiche finalità da raggiungere nel corso dell’indagine.
In linea di massima è opportuno distinguere:
- rilevazioni effettuate allo scopo di valutare la possibilità d’insorgenza di un danno uditivo o comunque di effetti di disturbo;
- rilevazioni più specificatamente mirate a consentire la programmazione d’interventi sulle sorgenti e d’interventi di difesa acustica ambientale;
Nel primo caso i criteri di misura da adottare sono quelli della valutazione del livello di esposizione e della misura del livello massimo di picco.
Nel secondo le rilevazioni per la programmazione di difesa acustica dell’ambiente di lavoro presuppongono, oltre alle misure di livello equivalente, la rilevazione dei livelli massimi di rumore e l’analisi spettrale, almeno per bande di ottava;
Relazione Tecnica della valutazione del rischio rumore
Quindi in maniera più analitica possiamo sostenere che la relazione tecnica che sta alla base della valutazione del rischio rumore deve consentire di :
- Identificare le sorgenti/attività sulle quali attuare misure tecniche, organizzative e procedurali per il controllo del rischio, individuando le modalità ottimali d’intervento;
- Identificare i luoghi di lavoro su cui si applicano protocolli specifici di prevenzione (ad esempio perimetrazione dei luoghi di lavoro con livello equivalente sonoro LAeq>87 dB(A) e/o livello di picco Lpicco>140; informazione e formazione dei lavoratori sull’utilizzo delle macchine rumorose;
- Identificare i lavoratori destinatari di protocolli specifici di prevenzione (definizione dei livelli di esposizione personale (LEP) ai fini dei controlli sanitari, esigenze di informazione/formazione, fornitura/obbligo d’uso dei DPI uditivi);
- Valutare il rischio “residuo” ai fini della scelta dei corretti DPI uditivi.
La valutazione in definitiva è un processo tecnico di conoscenza della rumorosità presente nell’attività lavorativa
I protettori auricolari in uso vengono analizzati utilizzando metodologie per il calcolo dell’attenuazione dei DPI.
Del resto già L’art. 49 del D. Lgs. n. 626/94 da un lato conferma l’importanza dei dispositivi di protezione individuale dell’udito come mezzo di protezione quando tutte le altre misure tecniche e organizzative non siano state sufficienti a rendere trascurabile il rischio rumore, dall’altro introduce alcuni aspetti di grande importanza cui sarà necessario prestare massima attenzione.
In particolare:
- i DPI sono da mettere a disposizione quando si superano i limiti inferiori di azione (Lex>80 dB(A) o Lpeak>135 dB(C) e il loro uso deve essere reso obbligatorio quando si superano i limiti superiori di azione (Lex>85 dB(A) oLpeak>140 dB(C);
- l’attenuazione dei DPI deve porsi come obiettivo di minimizzare il rischio da rumore, e, in ogni caso garantire che non si superino i limiti di esposizione (Lex> 87 dB(A) oLpeak>140 dB(C);
- il datore di lavoro ne deve valutare l’efficacia.
Requisiti essenziali dei DPI (Dispositivi di protezione individuale)
Le norme di riferimento principali per stabilire i requisiti essenziali dei DPI sono previste dal Regolamento (UE) 2016/425 che stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell’Unione
Ogni dispositivo di protezione individuale “deve avere un’etichetta in cui sia indicato il livello di diminuzione acustica, nonché il valore dell’indice di comfort offerto dal DPI; ove ciò non sia possibile, questa etichetta deve essere apposta sull’imballaggio”.
Occorre sottolineare che anche quando un soggetto indossa una cuffia o altro D.P.I. il rumore può ugualmente raggiungere le cellule neuro sensoriali dell’orecchio attraverso la via ossea, passando all’esterno della conca, o per via aerea seguendo percorsi di penetrazione marginali in corrispondenza di
eventuali difetti di tenuta fra cuffia e orecchio o ancora, per la medesima via, attraverso lo spessore della cuffia stessa.
Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione del rischio tramite misurazioni strumentali periodiche e predisporre affinché vi sia il rischio minore possibile per il lavoratori addetti e a questo proposito è tenuto ad effettuare quanto segue:
- adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
- scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l’eventualità di rendere disponibili ai lavoratori
- attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l’esposizione al rumore;
- progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
- adeguata informazione e formazione sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;
- adozione di misure tecniche per il contenimento:
- del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti
- realizzati con materiali fonoassorbenti;
- del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o d’isolamento;
- opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;