Decreto 2 settembre 2021: Il Nuovo Decreto sulla sicurezza Antincendio nei Luoghi di Lavoro che entrerà in vigore il 4 ottobre 2022, nasce dall’esigenza di adottare dei criteri per la gestione delle emergenze, nonché la definizione delle caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio, inclusi i requisiti del personale addetto e la sua formazione, sostituendo le vigenti disposizioni in materia del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998.
Nell’allegato V del DECRETO 2 settembre 2021, per i corsi dei docenti sono previste tre tipologie:
- Docente abilitato all’erogazione dei moduli teorici e pratici con effettuazione di un corso di durata minima di 60 ore, di cui 16 ore per la formazione della parte pratica, che è articolato in 10 moduli, non modificabili per numero, argomenti e superamento del relativo esame finale;
- Docente abilitato all’erogazione dei soli moduli teorici con effettuazione di un corso di durata 48 ore, costituito dai primi 9 moduli e relativo superamento dell’esame finale;
- Docente abilitato all’erogazione dei soli moduli pratici con effettuazione di un corso di durata minima di 28 ore e successivo superamento del relativo esame finale. Esso costituisce un segmento formativo specifico per gli aspiranti docenti della sola parte pratica, pertanto, non è consentita la frequenza parziale del corso completo di 60 ore.
Chi può effettuare i corsi antincendio? Quali sono i requisiti e prerequisiti?
Alla data di entrata in vigore del DECRETO 2 settembre 2021, sono abilitati ad effettuare le docenze i soli soggetti che sono in possesso di un prerequisito e uno dei requisiti.
Prerequisito: diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Requisiti:
Docente di tipo A:
- documentata esperienza di almeno 90 ore come docente in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico;
- avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti di tipo C, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
- rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno 10 anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendio nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.
Docente di tipo B:
- documentata esperienza di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico;
- avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo B per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
- rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno 10 anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendio nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.
Relativamente agli aspetti appena descritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno 5 anni con un minimo di 400 ore all’anno di docenza.
Docente di tipo C:
- documentata esperienza di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico;
- avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno 10 anni.
Quanto dura l’attestato di docente formatore? Ogni quanto si deve effettuare aggiornamenti?
Per il mantenimento della qualifica di formatore, i docenti devono effettuare corsi di aggiornamento in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro nell’arco di 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di formatore.
- Tipo A: durata di almeno 16 ore (di cui 4 ore riservate alla parte pratica)
- Tipo B: durata di almeno 12 ore
- Tipo C: durata di almeno 8 ore (di cui 4 ore riservate alla parte pratica)
La partecipazione a moduli di corsi di base, a corsi e seminari di aggiornamento di cui al decreto del Ministero dell’interno 5 agosto 2011, è valida quale attività di aggiornamento dei docenti, limitatamente alla sola parte teorica.
Quando entrerà in vigore il decreto del 2 settembre 2021 Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio?
Il decreto entrerà ufficialmente in vigore il 3 ottobre 2022. I corsi per addetti alla prevenzione incendi saranno considerati validi se svolti entro 6 mesi mentre se sono trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro 12 mesi.