Il 17 aprile 2025 è stato approvato il nuovo accordo sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro (entrato in vigore il 24 maggio 2025). Più ore di corso per preposti, nuovi obblighi per i datori di lavoro, attrezzature come il carroponte finalmente normate. Ma l’aumento delle ore porta davvero più sicurezza o solo più burocrazia?
Un documento unico che cambia tutto (o quasi)
Il 17 aprile 2025 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il nuovo accordo sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro, entrato in vigore il 24 maggio 2025 dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. L’obiettivo dichiarato? Creare un quadro unico, coerente e aggiornato che accorpi i precedenti quattro accordi separati.
Sulla carta sembra un passo avanti. Un unico documento è certamente più facile da consultare rispetto a quattro testi separati. Ma quando si va a guardare nel dettaglio, emerge una domanda: tutto questo aumento di ore di formazione porta davvero più sicurezza? O stiamo solo aggiungendo burocrazia?
I preposti: +50% di ore, ma cosa cambia davvero?
Partiamo dai preposti, la figura che ha subito le modifiche più attese. Il corso passa da 8 a 12 ore, con un aumento del 50%. Non solo: l’aggiornamento diventa biennale invece che quinquennale. In pratica, 6 ore ogni 2 anni invece di 8 ore ogni 5 anni. Facendo i conti, un preposto si trova a fare più ore di aggiornamento nel tempo.
Viene inoltre eliminata la possibilità di e-learning: ora si può fare solo in presenza o in videoconferenza sincrona. L’intenzione è buona: garantire la parte pratica della formazione, che in modalità asincrona è difficile da realizzare.
Ma nella realtà operativa, cosa significa tutto questo? Un preposto con 15 anni di esperienza, che già conosce perfettamente il suo ruolo e le procedure di sicurezza, si ritrova con 4 ore in più di corso base e il doppio degli aggiornamenti. La domanda è: i contenuti aggiunti portano un valore sostanziale rispetto a quanto già sapeva? O sono semplicemente le stesse informazioni diluite su più ore?
Il carroponte: da zero a 10-11 ore per una cosa che si faceva già
Uno degli esempi più evidenti della filosofia di questo accordo riguarda il carroponte. Prima del 2025, l’utilizzo del carroponte non richiedeva un’abilitazione specifica. Bastava la formazione e l’addestramento generici previsti dall’articolo 73 del D.Lgs. 81/2008. In pratica, nelle aziende dove si usavano carroponti, la formazione veniva fatta internamente, sul campo, con istruttori esperti.
Con il nuovo accordo, il carroponte entra nell’elenco delle attrezzature che richiedono abilitazione specifica: 4 ore di teoria e 6-7 ore di pratica, a seconda delle tipologie di carroponte che si utilizzano. Totale: tra 10 e 11 ore di corso.
Ora, per carità, standardizzare la formazione ha i suoi vantaggi. Si creano criteri uniformi, si rilasciano attestati riconosciuti, si stabiliscono contenuti minimi. Ma la domanda resta: un operatore che lavora con i carroponti da dieci anni ha davvero imparato qualcosa di nuovo e utile dopo 10 ore di corso standard? O ha semplicemente ottenuto un pezzo di carta che certifica competenze che già possedeva?
Insieme al carroponte, sono state aggiunte altre due attrezzature che prima non richiedevano abilitazione: il carro raccoglifrutta (CRF) e il caricatore per movimentazione materiali (CMM). Anche per queste, ore di formazione obbligatoria che prima non c’erano.
Datori di lavoro: il nuovo obbligo che cambia le carte in tavola
Questa è forse la novità più rilevante di tutto l’accordo. Per la prima volta, viene introdotto un corso obbligatorio di 16 ore per TUTTI i datori di lavoro, indipendentemente dal fatto che svolgano o meno il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Prima di questo accordo, l’obbligo di formazione ricadeva solo sui datori di lavoro che sceglievano di assumere direttamente il ruolo di RSPP. Chi nominava un RSPP esterno o interno (ma diverso da sé) non aveva obblighi formativi specifici in qualità di datore di lavoro.
Ora invece tutti i datori di lavoro, anche quelli di piccole imprese che delegano completamente la gestione della sicurezza, devono frequentare 16 ore di formazione. I datori di lavoro già in carica hanno 2 anni di tempo dall’entrata in vigore dell’accordo per completare questo percorso. Dopo il corso iniziale, è previsto un aggiornamento quinquennale di 6 ore.
Questo cambiamento interessa potenzialmente centinaia di migliaia di imprese italiane, soprattutto nel settore delle micro e piccole imprese dove il datore di lavoro spesso non ha mai seguito formazione specifica sulla sicurezza.
Il modulo aggiuntivo per i cantieri
Per i datori di lavoro che operano nei cantieri temporanei e mobili come imprese affidatarie, c’è un ulteriore obbligo. È previsto un modulo aggiuntivo “Cantieri” di 6 ore, che va a integrare le 16 ore base. Questo modulo è richiesto per soddisfare quanto previsto dall’articolo 97, comma 3-ter del D.Lgs. 81/2008.
In pratica, un datore di lavoro di un’impresa edile affidataria deve frequentare 22 ore complessive di formazione (16 base + 6 cantieri).
Datori di lavoro che sono anche RSPP: la struttura si complica
Se il datore di lavoro decide di svolgere direttamente anche il ruolo di RSPP, il percorso formativo diventa ancora più articolato. Deve seguire le 16 ore base come tutti i datori di lavoro, più 8 ore di modulo comune RSPP, più eventuali moduli tecnici specifici per il settore di attività dell’azienda.
Prima dell’accordo 2025, i datori di lavoro RSPP avevano tre percorsi formativi fissi in base al livello di rischio: 16 ore per il rischio basso, 32 ore per il rischio medio, 48 ore per il rischio alto. Ora la struttura è modulare, teoricamente più flessibile perché permette di personalizzare la formazione in base alle effettive esigenze. Ma nella pratica, è decisamente più complessa da gestire e da comprendere.
Dirigenti: l’unica buona notizia
In mezzo a tutto questo aumento di ore, c’è una categoria che vede una riduzione: i dirigenti. Il loro corso di formazione passa da 16 a 12 ore, con una diminuzione del 25%. È l’unica figura che beneficia di una semplificazione.
Anche per i dirigenti, però, vale la regola del modulo cantieri: chi opera come dirigente in un’impresa affidataria nei cantieri temporanei o mobili deve aggiungere 6 ore di formazione specifica. Quindi 12 + 6 = 18 ore totali.
Lavoratori neoassunti: zero tolleranza sui tempi
Prima del nuovo accordo, c’era una certa flessibilità sui tempi della formazione per i lavoratori neoassunti. Si poteva completare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione, permettendo alle aziende di organizzarsi e ai lavoratori di iniziare l’attività lavorativa mentre la formazione veniva programmata.
Con il nuovo accordo, questa flessibilità sparisce completamente. La formazione deve essere effettuata PRIMA dell’inizio dell’attività lavorativa, senza eccezioni. Un lavoratore che non ha completato la formazione obbligatoria non può iniziare a lavorare. Punto.
Dal punto di vista della sicurezza, ha perfettamente senso: nessuno dovrebbe iniziare a lavorare senza conoscere i rischi e le procedure di sicurezza. Ma dal punto di vista organizzativo, soprattutto per le piccole imprese o per assunzioni urgenti, può creare difficoltà concrete.
Verifica finale: il test diventa obbligatorio
Un’altra novità riguarda la verifica dell’apprendimento. Viene introdotta una verifica finale obbligatoria per tutti i corsi di formazione base. Il test deve contenere almeno 30 domande e il partecipante deve rispondere correttamente ad almeno il 70% delle domande per superare l’esame.
Questa è sicuramente una misura utile per verificare che chi ha frequentato il corso abbia effettivamente appreso i contenuti, e non abbia semplicemente timbrato il cartellino per ottenere l’attestato. Però aggiunge un ulteriore passaggio burocratico e un potenziale ostacolo per chi, pur avendo seguito il corso, non se la cava bene con i test scritti.
Il nodo della questione: più ore equivalgono a più sicurezza?
Arriviamo al punto centrale di tutta questa analisi. L’accordo viene presentato dalle istituzioni come “un tassello fondamentale” per migliorare la sicurezza sul lavoro in Italia. L’idea di fondo è chiara: più formazione significa più consapevolezza, e più consapevolezza significa meno infortuni.
Ma è davvero così? Nella pratica quotidiana delle aziende, cosa cambia veramente?
Più ore di corso non significano automaticamente più sicurezza. Un preposto con 15 anni di esperienza sul campo, che conosce perfettamente i rischi della sua area di lavoro e sa gestire situazioni critiche, non diventa improvvisamente più competente perché ha fatto 12 ore di corso invece di 8. Un operatore che usa il carroponte da dieci anni, che lo manovra ogni giorno con precisione e attenzione, non impara miracolosamente qualcosa di rivoluzionario dopo un corso standard di 10 ore.
Quello che spesso manca, e che questo accordo non risolve, è la sostanza dei contenuti formativi. Le ore aumentano, i corsi si moltiplicano, gli attestati da conservare crescono. Ma se i contenuti sono sostanzialmente gli stessi di prima, semplicemente ripetuti in modo diverso o diluiti su più ore, l’impatto reale sulla prevenzione degli infortuni è minimo.
La formazione è efficace quando è pratica, contestualizzata, aggiornata rispetto alle reali evoluzioni tecnologiche e normative. La formazione è inefficace quando diventa un rituale burocratico, una ripetizione di concetti già noti presentati sempre nello stesso modo, un obbligo da assolvere per poter dire “abbiamo fatto il corso”.
Burocrazia contro prevenzione: dove sta il vero problema
Unificare quattro accordi precedenti in un unico documento è sicuramente utile. Avere un quadro normativo più chiaro e coerente aiuta sia le aziende che gli enti di formazione. Nessuno lo mette in discussione.
Il problema emerge quando si traducono questi principi nella pratica operativa. Il risultato concreto di questo accordo rischia di essere più burocrazia che prevenzione effettiva:
- Più attestati da gestire – ogni azienda deve tenere traccia di decine di attestati diversi per ogni lavoratore, con scadenze differenziate per tipo di corso
- Più ore di formazione – che sottraggono tempo al lavoro produttivo, soprattutto nelle piccole imprese dove ogni ora conta
- Più costi – per le imprese che devono pagare i corsi, spesso senza vedere un ritorno concreto in termini di miglioramento delle condizioni di sicurezza
- Più controlli burocratici – che verificano l’esistenza degli attestati e il rispetto delle ore, ma raramente la qualità effettiva della formazione ricevuta
Gli organi di vigilanza, secondo quanto previsto dall’accordo, pianificheranno controlli non solo sugli enti formatori, ma anche sui destinatari della formazione e sui datori di lavoro. Verificheranno che ciascun lavoratore abbia frequentato i corsi obbligatori e compreso i contenuti.
Sulla carta è perfetto. Ma nella realtà? Quanti ispettori ci sono effettivamente per verificare la qualità della formazione sul campo, e non solo l’esistenza formale di un attestato in regola? La risposta è: molto pochi. E questo è il vero problema del sistema.
Cosa serve davvero per migliorare la sicurezza sul lavoro
La sicurezza sul lavoro non si migliora solo aumentando le ore di corso obbligatorie. Serve un cambio di approccio più profondo. Ecco cosa farebbe davvero la differenza:
Formazione pratica e contestualizzata. Ogni azienda ha rischi specifici legati al suo settore, ai suoi macchinari, alla sua organizzazione del lavoro. La formazione dovrebbe partire da questi rischi reali, non da contenuti standardizzati che vanno bene per tutti e quindi non vanno bene per nessuno. Un corso sul carroponte fatto in un’azienda metalmeccanica dovrebbe essere diverso da uno fatto in un magazzino logistico, perché i rischi sono diversi.
Aggiornamenti mirati su novità concrete. Ha senso fare aggiornamenti ogni 2 o 5 anni se c’è davvero qualcosa di nuovo da imparare: nuove tecnologie, nuove normative, nuove procedure. Non ha senso ripetere ogni volta gli stessi concetti base che un lavoratore conosce già da anni. L’aggiornamento dovrebbe essere l’occasione per approfondire, non per rivedere.
Coinvolgimento attivo dei lavoratori. La formazione è efficace quando chi la riceve partecipa attivamente, fa domande, discute situazioni reali, propone soluzioni. Non quando ascolta passivamente per ore un docente che legge slide. Purtroppo molti corsi, anche in presenza, funzionano ancora così: lezioni frontali con poca interazione.
Cultura della sicurezza quotidiana. La vera sicurezza non la garantisce un attestato appeso in bacheca, ma il comportamento quotidiano di ogni lavoratore. E questo comportamento si costruisce con l’esempio, con il rispetto delle procedure da parte di tutti (a partire dai dirigenti), con la possibilità di segnalare situazioni pericolose senza timore di ritorsioni. Serve una cultura aziendale, non solo un corso annuale.
Un accordo necessario o un’occasione mancata?
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 è sicuramente un passo avanti verso l’uniformità normativa. Avere regole chiare e un quadro unico è meglio che avere quattro documenti diversi da consultare.
Ma rischia di rimanere principalmente un esercizio burocratico se non viene accompagnato da una reale attenzione alla qualità e all’efficacia dei contenuti formativi. Aumentare le ore non basta. Moltiplicare gli attestati non basta. Serve formazione che faccia davvero la differenza sul campo.
Perché alla fine, quello che conta davvero non è quante ore un lavoratore passa seduto in un’aula o davanti a uno schermo. È quanto di quelle ore si traduce concretamente in comportamenti più sicuri, in maggiore consapevolezza dei rischi, in capacità di reagire correttamente nelle situazioni critiche.
E questo, purtroppo, non lo garantisce nessun accordo. Lo garantisce solo la qualità di chi forma e la serietà di chi si fa formare.
Riferimenti normativi e fonti
- Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 – Testo ufficiale
- ANCE – Approvazione Accordo
- Human Factory – Guida completa al nuovo accordo
- Vega Formazione – Novità 2025
- Lisa Servizi – Attrezzature carroponte
- ASSIV – Cosa cambia per imprese e lavoratori
- Corso Sicurezza – Formazione datore di lavoro
- SafetyOne – Controlli e vigilanza

