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Operatori sanitari no-vax: rischi e conseguenze sul lavoro

Gli operatori sanitari che rifiutano di sottoporsi al vaccino e contraggono il Covid-19 sul luogo di lavoro rientrano nei casi di infortunio sul lavoro.

Inail: “Dire no al vaccino è un diritto”. Tutele garantite anche per il personale sanitario che rifiuta la somministrazione.

Con la lettera inviata dall’INAIL (Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) alla Direzione regionale della Liguria si chiarisce che “Sotto il profilo assicurativo  il comportamento colposo del lavoratore, tra cui rientra anche la violazione dell’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale, non comporta di per sé, l’esclusione dell’operatività della tutela”.

Risarcimento danni per chi non si vaccina?

Nel contempo però l’Istituto evidenzia come il lavoratore che non si vaccina potrebbe non avere diritto a chiedere il risarcimento del danno al datore di lavoro nel caso in cui abbia rifiutato il vaccino e si sia contagiato.

Questa la decisione presa dall’INAIL dopo che nelle settimane scorse la Regione Liguria aveva aperto questo tema a seguito del contagio di alcuni lavoratori dell’ospedale San Martino di Genova, raggiunti dall’infezione dopo aver detto di no alla somministrazione del siero anti covid.

Il comportamento del lavoratore in violazione di norme anti-infortunistiche è da considerarsi dunque un illecito, ma questo “non preclude comunque in alcun modo la configurabilità dell’infortunio come evento indennizzabile, in quanto la colpa dell’assicurato costituisce una delle possibili componenti causali del verificarsi dell’evento”.

L’ INAIL precisa poi che “non si rileva allo stato dell’attuale legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, un obbligo specifico di aderire alla vaccinazione da parte del lavoratore”.

In merito al risarcimento da parte del datore di lavoro; nel caso specifico per  la struttura ospedaliera. “Il comportamento colposo del lavoratore – si precisa nella missiva – può invece ridurre oppure escludere la responsabilità del datore di lavoro, ma non comporta l’esclusione della tutela assicurativa apprestata dall’Istituto in caso di infortunio”.

Leggi il nostro approfondimento sicurezza sui cantieri con il covid.

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