RSPP servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Chi è l’RSPP?

L’RSPP (acronimo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui deve rispondere, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Questo servizio provvede a individuare i fattori di rischio, elaborare delle misure preventive e protettive per la sicurezza e la salubrità degli ambenti di lavoro, proporre programmi di informazione e formazione e fornire specifiche informazioni ai lavoratori sui rischi potenziali e sulle misure di prevenzione da adottare

Quali sono le funzioni di un RSPP?

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali descritti nell’art. 32, designata dal Datore di Lavoro , a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e  protezione dai rischi.” (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, art. 2) Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione partecipa assieme al Medico Competente e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza alla riunione periodica indetta annualmente dal Datore di Lavoro e collabora con queste figure professionali per la realizzazione del Documento di Valutazione dei Rischi

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione è una figura aziendale obbligatoria, secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. – Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro. Vista la sua importanza gli obblighi dell’RSPP sono molteplici e vengono tutti elencati nel citato decreto legislativo. Solitamente questo compito viene svolto da un elemento interno all’azienda, che può essere anche il datore di lavoro, oppure da un consulente esterno, esperto in sicurezza sul lavoro. Il TU all’art.2 comma 1 lettera f) definisce il RSPP:

“Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.”

Come anticipato gli obblighi dell’RSPP vengono indicati nel D.Lgs 81/2008 e s.m.i., in particolare nell’articolo 33 – Compiti del servizio di prevenzione e protezione; nell’articolo 34 – Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi e nell’articolo 35 – Riunione periodica.

Articolo 33 – Compiti del servizio di prevenzione e protezione

L’articolo 33 elenca gli obblighi dell’RSPP:

  • individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dell’ambiente di lavoro;
  • elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo delle misure adottate;
  • elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  • proposta di programmi di formazione e informazione per i lavoratori.

Articolo 34 – Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

Il datore di lavoro può ricoprire il ruolo di RSPP nelle aziende che hanno fino a cinque dipendenti. Anche per il datore di lavoro che vuole svolgere il ruolo di RSPP c’è l’obbligo di formazione con corsi appositi e con aggiornamenti quinquennali. Altro obbligo a cui è sottoposto il datore di lavoro è quello di informare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS – della presa d’incarico. Per il resto i compiti che è tenuto a svolgere sono i medesimi dell’RSSP interno.

Articolo 35 – Riunione periodica

Fra gli obblighi dell’RSPP in vece del datore di lavoro c’è quello di indire la riunione periodica almeno una volta l’anno, obbligatoria per tutte le aziende che hanno più di 15 dipendenti. Alla riunione devono partecipare: datore di lavoro, RSPP, medico competente, RLS. Gli argomenti che devono essere trattati sono: il Documento di Valutazione Rischi (DVR); l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali; criteri di scelta e caratteristiche dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e i programmi di formazione e informazione sulla sicurezza sul lavoro per lavoratori, dirigenti e preposti. Nel corso della riunione si possono individuare sia i codici di comportamento necessari per ridurre al minimo i rischi, sia gli obiettivi di miglioramento della sicurezza nell’ambiente di lavoro. Nel caso in cui vengano introdotte nuove tecnologie o cambi notevolmente l’esposizione al rischio il RLS può chiedere che venga convocata un’apposita riunione.

Quali sono le responsabilità a cui è soggetto un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione?

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è un soggetto di prevenzione con compiti di sicurezza che opera in posizione di neutralità. Per la figura di RSPP la Legge non prevede sanzioni contravvenzionali, tuttavia egli è responsabile del reato di evento se l’infortunio si verifica a causa della consulenza effettuata in maniera errata. Il RSPP, insieme al Medico Competente e al RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), è responsabile del conseguimento degli obiettivi prefissati dal Sistema di Gestione della Sicurezza aziendale e, nello spirito del miglioramento continuo e progressivo dei livelli di salute e sicurezza, concorre sinergicamente con loro alla definizione di nuovi piani, programmi e procedure.

Chi può essere nominato RSPP?

Il compito di RSPP può essere ricoperto da un dipendente dell’azienda o da un consulente esterno ovvero dal Datore di Lavoro stesso nel caso di aziende fino a 5 lavoratori oppure in seguito alla frequentazione obbligatoria di un corso di formazione della durata minima di 16 ore e massima di 48 ore in riferimento alla natura dei rischi presenti nel luogo di lavoro dove intende svolgere la sua funzione; inoltre il Datore di Lavoro è tenuto a frequentare anche corsi di aggiornamento. Per ricoprire la carica di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, ai sensi degli artt. 31 e 34 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Quanti RSPP può avere un’Azienda?

Un Datore di Lavoro può procedere alla nomina di un solo RSPP, infatti per legge deve affiancarsi uno e un solo Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione al fine di rendere efficace ed effettiva la politica aziendale di sicurezza e igiene del lavoro, che deve essere unica. Nel D.Lgs 81/2008 e s.m.i. esiste un chiaro vincolo legale che afferma che: A un Datore di Lavoro corrisponde un RSPP, quindi un solo RSPP per ogni Datore di Lavoro; Non è consentito, ad un Datore di Lavoro, procedere alla nomina di più RSPP; Il Datore di Lavoro potrà ovviamente integrare il servizio di prevenzione e protezione, costituito inderogabilmente da un unico RSPP, nominando uno o più ASPP, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione.

Qual è l’obbligo formativo per l’RSPP non Datore di Lavoro?

Il D.Lgs 81/2008 e s.m.i. prevede che lo svolgimento dei compiti di addetto/responsabile del servizio prevenzione e protezione sia subordinato al possesso dei seguenti requisiti: essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore; essere in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative (ovvero il Modulo A di base e i Moduli B relativi al settore di appartenenza dell’azienda); per la sola figura di RSPP, essere in possesso dell’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento, al corso per il Modulo C

C’è l’obbligo di aggiornamento?

Si, la figura di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ha l’obbligo di aggiornarsi periodicamente.

Qual è l’obbligo formativo per l’RSPP non Datore di Lavoro?

È prevista per RSPP e ASPP la partecipazione, con cadenza quinquennale, al corso di aggiornamento di durata pari a 40 ore per RSPP e di durata pari a 20 ore per ASPP

Quali sono le sanzioni per la mancata formazione o aggiornamento del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione?

Le sanzioni al datore di lavoro con l’incarico di RSPP che non adempie all’obbligo di formazione per il ruolo che ricopre sono l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 2500 € a 6400 €. L’arresto nelle aziende a rischio rilevante o con esposizione a rischi biologici (Gr. 3 o 4), ATEX, cancerogeni o mutageni, amianto, cantieri >200 u/g e con presenza di più imprese, miniere e ricovero e cura con più di 50 lavoratori va da 4 a 8 mesi.

Quando è possibile avere un RSPP esterno?

Tranne nei casi in cui il D.Lgs 81/2008 e s.m.i. obbliga il datore di lavoro ad avere il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) interno all’azienda, è possibile affidare l’incarico ad un consulente esterno in possesso dei requisiti. Infatti, l’art.31 comma 6 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. limita l’obbligo dell’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda esclusivamente:

nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo Decreto;

nelle centrali termoelettriche;

negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230,e successive modificazioni;

nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;

nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.