Datore di Lavoro: per la posizione datoriale servono i pieni poteri
Sentenza Cassazione 17 marzo 2022 n. 9028
Ai fini della sicurezza sul lavoro, la posizione di datore di lavoro non può essere attribuita a soggetti privi
dei poteri decisionali e di spesa necessari per gestire in maniera completamente autonoma la rispettiva
unità organizzativa. Sulla base di tale principio la Cassazione penale, con la sentenza Cass. 17 marzo
2022 n. 9028, ha annullato la sentenza di assoluzione del consigliere delegato di un gruppo bancario.
Tale manager era stato inizialmente condannato dal Tribunale di Savona per alcune inadempienze riferite
alla valutazione del rischio di diffusione del Covid e alla designazione del responsabile per la sicurezza; il
manager aveva ottenuto poi una sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, in quanto aveva
dimostrato di aver attribuito la qualifica di datore a un altro dirigente aziendale.
Sentenza Cassazione 17 marzo 2022 n. 9028
In concreto con sentenza n. 9028 del 17 marzo 2022, la Corte di Cassazione penale ha affermato che ai
fini della sicurezza sul lavoro, la posizione datoriale non può essere attribuita a soggetti che non
posseggono poteri decisionali e di spesa indispensabili per la gestione in maniera completamente
autonoma, la propria unità organizzativa.
La figura di datore di lavoro non può essere sotto articolata a seconda delle funzioni o dei settori
produttivi a meno che non ricorrano alcuni elementi specifici, in base ai quali la possibilità di avere in una
medesima impresa una pluralità di datori di lavoro, postula che ognuno di essi sia dotato di poteri
decisionali e di spesa.