Le normative di Sicurezza sui cantieri ai tempi del covid sono costituiti da una serie di provvedimenti che riportano raccomandazioni o norme. Si tratta di provvedimenti già emanati e di altri, come quelli contenuti nella legge 120/2020, di recente pubblicazione.
Il DPCM 3 novembre 2020 ha confermato parte delle disposizioni del DPCM 24 ottobre 2020, e ha introdotto altre prescrizioni per limitare la diffusione del Covid-19 con le novità che saranno in vigore dal 6 novembre 2020 fino al 3 dicembre 2020 al netto di proroghe o modifiche eventualmente necessarie.
Relativamente alle attività lavorative da attuarsi nei cantieri non vengono apportate modifiche al “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID –19”
Norme di sicurezza sui cantieri ai tempi del covid-19
Pertanto restano saldi gli obblighi da tenersi in cantiere in merito all’informazione da parte del datore di lavoro che dovrà informare tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere sulle disposizioni delle Autorità e i seguenti obblighi:
- Il controllo della temperatura corporea che se superiore a 37,5°, non permetterà l’accesso al cantiere del lavoratore
- Il rispetto di tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nell’ingresso in cantiere:
- mantenere la distanza di sicurezza
- utilizzare gli strumenti di protezione individuale, oltre a quelli previsti dal D.Lgs 81/2008e smi, nel caso non sia possibile il rispetto della distanza interpersonale di un metro
- tenere un comportamento corretto in merito all’igiene;
- informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale;
- non permettere l’accesso a chi, nei 14 giorni precedenti, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni del DPCM del 24 ottobre 2020
Risultano altresì importanti le seguenti raccomandazioni
- La modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri ove sarà necessario individuare delle procedure per evitare le occasioni di contatto con il personale presente.
- La pulizia e igiene nel cantiere attraverso la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni, dei mezzi d’opera e le relative cabine di guida
- La gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, ecc.) contingentando i tempi di permanenza e il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano.
- L’organizzazione del cantiere (turni, rimodulazione dei cronoprogramma dei lavori) con le imprese potranno di diminuire i contatti tra le squadre di imprese diverse presenti in cantiere
Serve nominare il CSE?
Ricordiamo che Al CSE viene attribuita la totale responsabilità della vigilanza sul fatto che nel cantiere vengano adottate le misure di sicurezza anti-contagio. Quindi sì.
Inoltre ricordiamo che in quei cantieri in cui sono presenti più aziende addette ai lavori, il responsabile dello stesso deve scegliere il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, prima che vengano affidati i lavori alla ditta, come indicato nel D.Lgs 81/2008 articolo 90.
Quando invece i lavori spettano inizialmente ad un’unica azienda e in seguito si aggiungono altre imprese a far parte dei lavori, è obbligatorio nominare il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, come stabilito dal D.Lgs 81/2008 articolo 90 comma 5.
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